Il Modavi – Protezione Civile fa parte del Modavi (Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano) onlus, e si riconosce nella sua storia, come parte integrante nel tentativo di ricostruire legami comunitari e solidaristici tra le persone a fronte dell’affermazione di fenomeni di impersonalità, individualismo, egoismo ed indifferenza, secondo il modello partecipativo e comunitario, contro ogni forma di repressione delle libertà personali.
Art. 1 - E’ costituita un'Associazione di Volontariato di Protezione Civile denominata Modavi- Protezione Civile, con sede legale in Roma piazza Buenos Aires 20.
Art. 2 - L'Associazione è costituita a tempo illimitato e non persegue finalità di lucro.
Art. 3 - L'organizzazione e la struttura interna sono regolati da principi democratici. L'Associazione opera nel rispetto del presente Statuto Nazionale, della Costituzione Italiana e delle Vigenti Leggi.
Art. 4 - Il Modavi – Protezione Civile é un'Associazione Nazionale autonoma e pluralistica e si configura nel prestare la propria opera a mezzo dei suoi associati in attività di previsione, prevenzione e soccorso in materia di pubbliche calamità su tutto il Territorio Nazionale ed Internazionale, nel pieno rispetto dei principi e delle finalità che hanno ispirato la normativa delle leggi in vigore in materia di Protezione Civile.
L'Associazione si propone di valorizzare il patrimonio forestale, promuovere la tutela ambientale, la difesa del territorio e la salute delle popolazioni. Nel sistema associativo promuove cultura, socialità e solidarietà attraverso la pratica della partecipazione e dell'autogestione; promuove il libero associazionismo dei cittadini, ispirandosi a principi federalisti.
L’Associazione favorisce il radicamento di questi valori con il proprio impegno su tutto il territorio, riconoscendo pari dignità e autonomia economica, organizzativa alle organizzazioni aderenti e regolarmente costituite su scala regionale, territoriale e locale.
Art. 5 - Sono quindi campi prioritari di iniziativa e intervento dell'Associazione:
Art. 6 - L’Associazione considera inoltre suo dovere battersi contro ogni forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo, violenza; contro ogni forzata omologazione culturale, contro ogni etnocidio, contro ogni scelta o azione che mettano in discussione il diritto delle persone, delle comunità, dei popoli, contro ogni dittatura e per la preservazione della pace, della vita, del diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente, al fine di difendere e promuovere le tradizioni e l’identità della nostra nazione.
Art. 7 - L’Associazione riconosce tutte le persone, indipendentemente dal loro sesso, dalla loro nazionalità, dalle loro convinzioni etiche, politiche e religiose, nonché dalla loro condizione sociale, quali potenziali protagonisti dell'iniziativa della Associazione.
Art. 8 - L’Associazione individua nel metodo associativo e nell'autoformazione continua, gli strumenti per la costruzione di un sistema di Protezione Civile in cui ognuno possa essere pienamente partecipe, a partire dai suoi effettivi bisogni e interessi, in ogni fase e in modo particolare in quelle della previsione, della prevenzione, dell'informazione, del soccorso, della formazione.
Art. 9 - Possono aderire all’Associazione, gruppi, organismi, associazioni, movimenti e singoli cittadini, che si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni.
Si acquisisce la qualifica di socio presentando la richiesta di adesione. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art.13. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
L'adesione di gruppi e movimenti é subordinata all'acquisizione del certificato di adesione.
L’Associazione può stabilire ad ogni livello patti federativi, accordi di cooperazione e di partecipazione con associazioni ed enti tranne quelli di fusione o confluenza che possano essere decisi dagli organismi dirigenti nazionali
Art. 10 - Le basi associative sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica dell’Associazione. La loro adesione é subordinata al rispetto delle disposizioni e dei regolamenti interni emanati dagli organismi dirigenti regionali e nazionali. L’adesione è subordinata altresì all'esistenza nel proprio Statuto norme e principi non in contrasto con lo statuto del Modavi- Protezione Civile e con quello del Modavi onlus.
Art. 11 - Gli associati hanno diritto a:
Gli associati sono tenuti a:
Art. 12 - Salvo diritto di recesso, la decadenza dei soci o associazioni aderenti avviene:
Art. 13 - Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa.
Art. 14 - L'adesione individuale avviene di norma presso una base associativa o una squadra del Modavi – Protezione Civile
In assenza di simili istanze nel territorio, cinque persone possono costituire una base associativa del Modavi – Protezione Civile.
Art. 15 – L’Associazione promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le identità che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione di un Associazionismo nazionale. Le cariche all’interno dell’Associazione sono elette secondo i principi di democraticità
Art. 16 - Il sistema associativo dell’Associazione, che ha come fondamento l'insieme delle basi associative, si articola su principi federativi nei seguenti livelli:
Art. 17 - Il comitato provinciale, può essere definito tale solo se rappresenta almeno tre strutture di base, si costituisce come il principale livello del coordinamento e della sintesi operativa ed organizzativa dell'Associazione sul territorio; valorizza l'insediamento associativo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove basi associative.
Rappresenta l'Associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.
Il comitato provinciale, in virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso le strutture di base; in particolare, per quanto riguarda le basi associative, controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.
Ai soci vengono garantiti, in ogni caso, con forme e procedure adeguate, quei diritti di accesso e di partecipazione comuni di tutti gli associati, in accordo con i principi istituzionali dell'Associazione e in armonia con la legislazione vigente.
Art. 18 - Il Comitato Regionale, può essere definito tale se rappresenta almeno due comitati provinciali, o un comitato provinciale e una struttura di base di altra provincia della medesima regione, è il luogo del coordinamento dell'iniziativa associativa tra i comitati territoriali, sviluppa i rapporti con l'Ente Regione e rappresenta l'Associazione nei confronti delle organizzazioni di volontariato, sociali e politiche di ambito regionale.
Il Comitato Regionale ha il compito di promuovere e sviluppare l'associazione e la sua iniziativa sul territorio regionale, anche favorendo la costituzione di comitati provinciali.
E’ luogo della verifica dell'attuazione dei principi di democrazia e trasparenza nel tessuto associativo della propria regione.
In concorso con i comitati territoriali, cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche di Protezione Civile ed anche di formazione.
Art. 19 - Gli organismi di direzione nazionale, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche operative e il governo dell'associazione nella sua dimensione nazionale.
Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi, promuovono lo sviluppo e il consolidamento dell'associazione nel territorio.
Per inefficienza degli organismi provinciali o regionali può sostituire i poteri in caso di provato disinteresse.
Rappresentano l’Associazione nei confronti delle istituzioni e organizzazioni politiche e sociali a livello nazionale.
Art. 20 - I comitati provinciali e regionali devono essere dotati di atto costitutivo inviato al collegio dei garanti della struttura organizzativa nazionale.
Art. 21 - Sono organi dell’Associazione Nazionale:
Art. 22 – L’Assemblea Nazionale si svolge di norma ogni 3 anni nelle forme stabilite dal Consiglio Nazionale; esso ha il compito di:
Può anche svolgersi in forma straordinaria; in tal caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o da un terzo dei Consigli Direttivi dei Comitati Territoriali o Regionali che rappresentino almeno un terzo dei soci nazionali; in ogni caso é il Consiglio Nazionale a stabilirne le norme di svolgimento.
L’Assemblea Nazionale straordinaria delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Art. 23 – Il Consiglio Nazionale é il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione. E’ composto dai coordinatori regionali o da un delegato del Consiglio Direttivo regionale e ulteriori membri individuati per funzioni o incarichi specifici.
Esso ha il compito di:
Il Consiglio Nazionale può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
Il Consiglio Nazionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente Nazionale.
In caso di dimissioni o sfiducia del Presidente Nazionale, può eleggerne un altro in sostituzione o convocherà l’Assemblea Straordinaria.
Il Consiglio Nazionale può invitare Soci (senza diritto di voto) che ne fanno richiesta specifica per presentare e valutare proposte di iniziative o attività.
Art. 24 - Il Presidente Nazionale rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. E’ membro di diritto e convoca il Consiglio Nazionale, é coordinatore e componente di diritto dell’Ufficio di Presidenza e ne convoca le sedute. Al Presidente spetta la firma sociale, detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso terzi.
Art. 25 - Il Responsabile Nazionale Emergenze non ha incarichi amministrativi, attua le scelte di programma operative, discusse ed approvate dalla Presidenza Nazionale ed eventualmente dal Consiglio Nazionale, non prevarica i Comitati Provinciali o Regionali, ma collabora e propone soluzioni ed indirizzi operativi/tecnici.
Il compito del Responsabile Nazionale Emergenze è quello di promuovere veri scambi di esperienze con le varie realtà nazionali.
Rappresenta a livello nazionale dal punto di vista operativo l’Associazione ed esegue le direttive della Presidenza Nazionale.
Art. 26 - Sono organi di garanzia e controllo:
Art. 27 - Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, e regolamentare e di giurisdizione interna; é presente in ogni livello organizzativo della Associazione e viene eletto nelle rispettive assemblee; esso ha il compito:
L'iniziativa del Collegio dei Garanti é intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa.
Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 30 giorni dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive. Nel caso di controversie fra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti é relativo alle questioni e alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato.
Il Collegio Nazionale dei Garanti è formato da 5 componenti (n°3 effettivi e n°2 supplenti); i componenti sono eletti fra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza nel campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo economico-giuridico, non facenti parte di organismi direttivi a pari livello: essi eleggono al loro interno un Presidente.
Il Collegio Nazionale dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti dei livelli sottordinati.
I componenti del Collegio Nazionale dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale.
In materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, il Collegio Nazionale dei Garanti si attiva autonomamente ed obbligatoriamente producendo una relazione periodica al Consiglio Nazionale.
Al Collegio Nazionale dei Garanti deve essere inviata entro 30 giorni dalla approvazione copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli organismi dirigenti nazionali.
Art. 28 - Il Collegio dei Revisori dei Conti é organo di controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione ed é eletto nelle rispettive assemblee.
Ha il compito di:
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile: il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale al quale presenta annualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo.
Art. 29 - I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell’Associazione sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.
Art. 30 – In armonia con i principi esposti nel precedente art. 29, la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti, e che verranno più precisamente definiti in un successivo regolamento.
Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti; é richiesta una maggioranza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:
Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.
Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l’organismo e di essi deve essere data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre venire conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.
Art. 31 - L'elezione degli organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.
Art. 32 - Ogni organismo nazionale deve provvedere entro 4 mesi dall'insediamento pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento che determini le modalità di funzionamento dell'organismo dirigente medesimo ed in particolare le norme di decadenza dei suoi componenti.
Art. 33 - In caso di gravissime violazioni delle norme statutarie commesse da un organismo dirigente provinciale o regionale, il Presidente Nazionale, su proposta del Collegio Nazionale dei Garanti, e solo in presenza dei requisiti di urgenza del provvedimento, può disporre la decadenza immediata di tali organismi e predisporre l'invio di un commissario con il compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale agibilità democratica.
Tale decisione, comunque deve essere ratificata con un'apposita delibera, dalla prima riunione dell’Ufficio di Presidenza convocata.
Art. 34 - Il patrimonio dell'Associazione, che non può essere mai ripartito fra i Soci, é costituito da:
Art. 35 - Le fonti del finanziamento dell'Associazione sono:
Art. 36 - L'esercizio sociale si svolge dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il bilancio preventivo, deve essere discusso ed approvato entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce; il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento.
L'Ufficio di Presidenza può approvare piani pluriennali di investimento.
Art. 37 - Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.
Art. 38 - Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 aventi diritto, solo da un’ Assemblea Nazionale appositamente convocata; in tal caso il patrimonio dell'Associazione Nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni Nazionali senza scopo di lucro, aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle del Modavi – Protezione Civile e comunque, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori all'uopo incaricato.
Art. 39 – Il Modavi – Protezione Civile aderisce al Modavi onlus contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.
Tutti i soci individuali e collettivi del Modavi – Protezione civile aderiscono contestualmente al Modavi onlus.
Art. 40 – Il simbolo del Modavi – Protezione Civile è quello del Modavi onlus nei colori verde, bianco e rosso per i tre uomini stilizzati con la scritta tricolore Modavi – Protezione Civile
Art. 41 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.
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