Art. 1
Il presente regolamento disciplina, in armonia con lo statuto di cui è parte integrante, gli aspetti esecutivi relativi all’organizzazione ed alle attività del Modavi
Art. 2
Per soci del Modavi si intendono i Gruppi e le Associazioni affiliate e, laddove costituite, le Federazioni Provinciali e Regionali.
I Gruppi e le Associazioni sono sia le associazioni già esistenti, la cui domanda di adesione venga accettata, sia nuove associazioni che potranno utilizzare la denominazione: "MO.D.A.V.I. - Gruppo di ... “ (indicando il nome geografico del quartiere, del comune, della categoria od anche un nome di fantasia o simbolicamente rilevante per gli associati)
Le Federazioni Provinciali e Regionali sono associazioni regolarmente costituite, la cui domanda di costituzione venga accettata, denominate “Modavi (Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano) – Federazione Provinciale (o Regionale) di . .” (indicando il nome geografico della provincia o della regione)
Art. 3
Laddove tre o più associazioni della stessa provincia non mettano in moto il meccanismo della costituzione della Federazione Provinciale, il Presidente della Federazione Regionale (o il Presidente Nazionale se la Federazione Regionale non è costituita), dopo tre mesi dall’ultima affiliazione può convocare i rappresentanti legali delle associazioni per la costituzione della Federazione Provinciale e l’elezione del Presidente. Il Presidente Nazionale può farlo nel caso in cui siano passati sei mesi ed il Presidente Regionale non abbia convocato la riunione per la costituzione della Federazione Provinciale. In caso di parità tra più candidati risulta eletto chi ha più anzianità d’iscrizione al Modavi. In caso di ulteriore parità risulta eletto quello più anziano d’età.
Art. 4
Laddove due o più Federazioni Provinciali della stessa regione non mettano in moto il meccanismo della costituzione della Federazione Regionale il Presidente Nazionale dopo tre mesi dalla costituzione dell’ultima Federazione Provinciale può indire le elezioni per la nomina del secondo rappresentante che compone il Comitato Regionale. Passati tre mesi dall’elezione del membro di competenza del Consiglio Nazionale può convocare gli aventi diritto delle Federazioni Provinciali per la costituzione della Federazione Regionale con l’elezione del Presidente. In caso di parità tra più candidati risulta eletto chi ha più anzianità d’iscrizione al Modavi. In caso di ulteriore parità risulta eletto quello più anziano d’età.
Art. 5
L’affiliazione si intende completa e regolare, al fine di poter esercitare i diritti riconosciuti dallo statuto e dal presente regolamento, con il pagamento della quota annuale e della trasmissione, debitamente compilata, della scheda delle iscrizioni e del modulo del rinnovo dell’affiliazione.
Art. 6
Ad ogni richiesta di nuova affiliazione al Modavi, gli organi competenti devono inviare sempre una risposta. Se negativa motivarla, se positiva dare le indicazioni sul funzionamento della struttura. In particolare per tutte le associazioni che non hanno l’acronimo Modavi, sarà obbligatorio riprodurre la dizione “affiliata al Modavi” in tutte le produzioni cartacee, multimediali e sui mezzi ed uniformi eventualmente in dotazione.
Art. 7
Per la prima affiliazione l’Associazione dovrà presentare il modulo di prima affiliazione con copia dello statuto. Per i successivi rinnovi ogni Associazione dovrà inviare debitamente compilati, il modello di rinnovo, quello riepilogativo degli iscritti e la quota alla struttura territoriale superiore. Le associazioni alla Federazione provinciale, quest’ultima alla Federazione Regionale e questa alla Direzione Nazionale. Essa supplisce le funzioni delle Federazioni laddove non siano ancora costituite.
Art. 8
Ai sensi degli art. 9, 10 e 11 dello statuto per quanto riguarda le Federazioni Provinciali, la Federazione Regionale o in sua assenza il Consiglio Nazionale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.
In caso di gravi violazioni dei principi statutari e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'associazione, la Federazione Regionale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al Presidente Provinciale la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il Presidente della Federazione Regionale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dietro ratifica del Consiglio Nazionale.
Art. 9
Per quanto riguarda le Federazioni Regionali il Consiglio Nazionale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.
In caso di gravi violazioni dei principi statutari e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'associazione, il Consiglio Nazionale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al Presidente Regionale la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il Presidente Nazionale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dietro ratifica del Consiglio Nazionale.
Art. 10
In caso di gravi violazioni delle norme statutarie commesse da un organismo dirigente provinciale o regionale, il Presidente nazionale, su proposta del Consiglio Nazionale, e solo in presenza dei requisiti di urgenza del provvedimento, può disporre la decadenza immediata di tali organismi e predisporre l'invio di un commissario con il compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale agibilità democratica.
Tale decisione, comunque, deve essere ratificata, con un'apposita delibera, dal primo Consiglio Nazionale convocato.
In caso di intervento sui membri del Consiglio Nazionale potrà procedere direttamente il Presidente sentito precedentemente il medesimo Consiglio, che dovrà successivamente ratificare la decisione.
Art. 11
L’Assemblea Nazionale insedia l’Ufficio di Presidenza costituito da un Presidente, da un Segretario e da uno Scrutatore. Il Presidente è il Presidente del Modavi, il Segretario e lo Scrutatore vengono eletti a maggioranza dall’assemblea.
Art. 12
Il Presidente dà notizia dell’ordine del giorno, mette in discussione i punti dell’ordine del giorno, uno alla volta, stabilisce il tempo massimo degli interventi, quantitativamente definito all’inizio della riunione, togliendo la parola allo scadere del tempo. Al termine della discussione, durante la quale una persona può intervenire una sola volta, pone in votazione il punto oggetto del dibattito
Art. 13
Il Segretario redige il verbale, tiene l’ordine degli interventi, chiamando chi ha diritto ad intervenire.
Art. 14
Lo Scrutatore conta le dichiarazioni di voto. Le votazioni sono tutte palesi, tranne quelle relative alle esclusioni dei soci
Art. 15
I criteri per l’elezione dei membri del Consiglio Nazionale vengono decisi all’interno dell’Assemblea attraverso un regolamento appositamente approvato a maggioranza. Se non vengono presentate richieste di modifiche al momento della costituzione dell’Ufficio di Presidenza si intende tacitamente rinnovato il regolamento dell’Assemblea precedente. L’Assemblea elegge i membri del Consiglio dietro presentazione di candidature pervenute attraverso una lettera dei presidenti dei Gruppi e delle Associazioni affiliate al Modavi, dei Presidenti delle Federazioni Provinciali e Regionali, sia da parte di qualunque membro del Consiglio Nazionale con una dichiarazione o in forma scritta al momento dell’apertura dei lavori del Consiglio Nazionale. I candidati esterni al Consiglio Nazionale possono essere ammessi ai lavori, limitatamente al tempo dedicato all’elezione dei membri del Consiglio Nazionale, con diritto di parola, per presentare la propria candidatura, ma non di voto. La parola viene data ai candidati secondo l’ordine di presentazione delle proprie candidature.
Art. 16
Il Consiglio Nazionale ha un suo Ufficio di Presidenza costituito dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale e dal Tesoriere. Dura in carica tre anni.
Art. 17
Il Presidente dà notizia dell’ordine del giorno, mette in discussione i punti dell’ordine del giorno, uno alla volta, stabilisce il tempo massimo degli interventi, togliendo la parola allo scadere del tempo, quantitativamente definito all’inizio della riunione. Al termine della discussione, durante la quale una persona può intervenire una sola volta, pone in votazione il punto oggetto del dibattito.
Art. 18
Il Vice Presidente, nel caso in cui ci fossero durante la discussione pareri discordanti può, prima del voto conclusivo, intervenire per supportare una tesi o proporre una sintesi per il migliore funzionamento dell’Associazione. Dura in carica tre anni
Art. 19
Il Tesoriere può intervenire dopo la fine di ogni intervento al fine di dichiarare la copertura economica o la prospettiva finanziaria riguardo l’argomento in discussione. Dura in carica tre anni
Art. 20
I presidenti delle commissioni organizzano la loro attività informando il Presidente Nazionale sul luogo, ora ed ordine del giorno delle riunioni a cui possono partecipare di diritto i componenti dell’Ufficio di Presidenza, oltre al Presidente Nazionale stesso ed ai componenti del Comitato Scientifico. I membri delle commissioni devono essere aderenti al Modavi. Qualora si riscontrasse la necessità dell’intervento di autorevoli personaggi con competenza del tema in discussione, anche se non soci e previa autorizzazione del Presidente Nazionale, essi potranno essere ammessi alla riunione. I rappresentanti delle Federazioni Regionali possono anche non avere incarichi di presidenti di commissioni dovendo svolgere fondamentalmente il ruolo di rappresentante territoriale
Art. 21
Il membro del Consiglio Nazionale che per tre volte consecutive senza giustificazione è assente decade automaticamente dalla carica. Sarà onere del Presidente Nazionale dare comunicazione scritta dell’avvenuto all’interessato.
Art. 22
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio, la prima Assemblea Nazionale provvederà alla sostituzione
Art. 23
In caso di dimissioni del presidente o del vice presidente o del tesoriere, il Consiglio Nazionale si convoca entro 15 giorni per eleggere le nuove cariche.
Art. 24
Per l’elezione dei membri della Federazione Regionale di competenza del Consiglio Nazionale, vengono eletti sia dietro presentazione di candidature che devono pervenire alla Sede Nazionale entro le 24 ore precedenti alla convocazione del Consiglio (fa testo l’orario di arrivo) da parte dei Presidenti dei Gruppi e delle Associazioni affiliate al Modavi o del presidente di una Federazione provinciale della regione interessata o del Presidente della Federazione Regionale competente, sia da parte di qualunque membro del Consiglio Nazionale con una dichiarazione o in forma scritta al momento dell’apertura dei lavori del Consiglio Nazionale. Tutti i candidati devono essere in regola con l’iscrizione al Modavi. Dopo che l’Ufficio di Presidenza ha confermato la legittimità delle candidature, il Presidente le annuncia.
Art. 25
Il Presidente dà la parola al Presidente della Federazione Regionale competente, poi ai membri del Consiglio Nazionale della regione interessata e dopo a tutti coloro che intendono intervenire. Prima della votazione il Presidente della Federazione Regionale competente può intervenire nuovamente. Il Presidente esprimendo il suo intento attraverso una dichiarazione mette ai voti le candidature. Risulta eletto chi ha più voti. In caso di parità il Presidente procede ad una seconda votazione solo tra coloro che hanno lo stesso numero di voti. Se persiste la parità risulta eletto chi ha maggiore anzianità di iscrizione al Modavi. In caso di ulteriore parità risulta eletto il più anziano dal punto di vista anagrafico
Art. 26
Per l’elezione del Presidente, vice presidente e tesoriere le candidature devono pervenire in forma scritta al Presidente del Modavi entro l’insediamento dell’Ufficio di Presidenza. Dopo che l’Ufficio di Presidenza ha confermato la legittimità delle candidature, il Presidente le annuncia. Si dà la parola ai candidati, in ordine di presentazione se ve ne sono più d’uno per ogni carica. In seguito si dà la parola ai componenti il Consiglio. Se ne fanno richiesta i candidati hanno diritto di replica prima del voto. Successivamente si mettono ai voti le candidature. Risulta eletto chi ha più voti. In caso di parità il Presidente procede ad una seconda votazione solo tra coloro che hanno lo stesso numero di voti. Se persiste la parità risulta eletto chi ha maggiore anzianità di iscrizione al Modavi.
Art. 27
Per l’elezione dei membri del Comitato Scientifico, il Consiglio Nazionale li elegge sia dietro presentazione di candidature pervenute attraverso una lettera dei presidenti dei Gruppi e delle Associazioni affiliate al Modavi, o del presidente di una Federazione provinciale o Regionale, sia da parte di qualunque membro del Consiglio Nazionale con una dichiarazione o in forma scritta al momento dell’apertura dei lavori del Consiglio Nazionale.
Prima dell’elezione il Consiglio Nazionale stabilisce a maggioranza il numero dei componenti il Comitato Scientifico e successivamente ogni membro del Consiglio può esprimere un numero di voti pari al numero dei membri del Comitato. I candidati possono essere ammessi ai lavori, limitatamente al tempo dedicato all’elezione dei membri del Comitato Scientifico, con diritto di parola, per presentare la propria candidatura, ma non di voto. La parola viene data ai candidati secondo l’ordine di presentazione delle proprie candidature. Risultano eletti i più votati. In caso di parità risulta eletto chi ha maggiore anzianità di iscrizione al Modavi ed in caso di ulteriore parità, colui che è più anziano di età. In caso di dimissioni di uno o più membri il Comitato continua a funzionare con il numero rimasto fino alla sua scadenza naturale
Art. 28
Per l’elezione del Presidente e Segretario le candidature devono essere esplicitate all’inizio della riunione del Comitato Scientifico che ha per oggetto l’elezione delle due cariche. Si dà la parola ai candidati, in ordine di presentazione se ve ne sono più d’uno per ogni carica. In seguito si dà la parola ai componenti il Comitato. Se ne fanno richiesta i candidati hanno diritto di replica prima del voto. Successivamente si mettono ai voti le candidature. Risulta eletto chi ha più voti. In caso di parità il Presidente procede ad una seconda votazione solo tra coloro che hanno lo stesso numero di voti. Se persiste la parità risulta eletto chi ha maggiore anzianità di iscrizione al Modavi. In caso di dimissioni del Presidente e/o Segretario, il primo Comitato Scientifico provvederà alla nuova elezione.
Art. 29
Il Presidente convoca il Comitato, redige l’ordine dei lavori, coordina la riunione, scandendo i tempi e, se necessario, mette ai voti le proposte che saranno approvate a maggioranza.
Il Segretario tiene i verbali delle riunioni e prepara le documentazioni di supporto alla riunione per essere fruibili da tutti i membri del Comitato.
Art. 30
Il Presidente del Modavi presenta all’Assemblea le candidature dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, firmate dagli interessati, sia per i tre membri effettivi che per il supplente. Chiunque altro membro dell’Assemblea può fare altrettanto, anche per un numero inferiore degli incarichi da assegnare. Se non vengono ritirate le candidature in sovrannumero si passa all’elezione a maggioranza da parte dell’Assemblea, previo intervento di coloro i quali hanno presentato le candidature. Ognuno può esprimere fino a tre preferenze. Risultano eletti come effettivi i tre più votati e come supplente il primo dei non eletti. In caso di parità risulta eletto il più anziano d’età. In caso di dimissioni di uno dei membri il supplente diventa effettivo e come supplente subentra il primo dei non eletti. Se non ve ne sono la prima assemblea nazionale rielegge il supplente, anche quando fosse quest’ultimo il dimissionario. Nel caso il numero dei membri scendesse sotto i tre, viene convocata l’Assemblea per la rielezione dei membri mancanti.
Art. 31
Qualunque ricorso riguardo tutte le elezioni degli organi del Modavi può essere presentato entro 15 giorni al Collegio dei Revisori dei Conti dall’interessato o da un membro del Consiglio Nazionale. La decisione del Collegio, presa a maggioranza, è insindacabile.
Art. 32
L’esclusione dal Modavi di un aderente è deliberata dall’assemblea nazionale con la maggioranza della metà più uno dei presenti. Prima di mettere al voto il provvedimento, il socio oggetto della possibile esclusione deve essere ascoltato dall’assemblea con un intervento senza limiti di tempo. Al termine il Presidente mette in votazione il provvedimento dopo aver constatato il perdurare del numero legale. In caso di numero insufficiente il voto verrà messo al primo posto della successiva Assemblea Nazionale.
Art. 33
L’aderente ha diritto di farsi eventualmente rappresentare nell’intervento da persona di sua fiducia anche esterna al Modavi
Art. 34
I membri del Consiglio Nazionale hanno diritto al rimborso delle spese effettuate per le attività inerenti il Modavi nelle seguenti forme:
1) il consigliere chiede il rimborso o l’autorizzazione della spesa
2) il presidente, quando lo ritiene opportuno, concede l’autorizzazione
3) il consigliere firma la ricevuta dell’avvenuto rimborso
Possono essere rimborsati: biglietti aerei, treni e di nave, taxi, mezzi pubblici, pedaggi autostradali, affitto di macchine, parcheggi, rimborsi chilometrici secondo tariffe ACI, fatture e scontrini fiscali per pranzi, cene, colazioni ed incontri, quota parte del telefono personale per situazioni eccezionali.
Art. 35
Qualunque modifica del presente regolamento deve essere presa con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea Nazionale
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